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Cassazione: le condotte omissive del dipendente giustificano il licenziamento


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Con l’ordinanza n. 30427 del 02.11.2023, la Cassazione afferma che la condotta del lavoratore che omette di svolgere compiti propri della sua mansione non integra una esecuzione negligente della prestazione, bensì una mancata esecuzione che, come tale, legittima il licenziamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, ricoprente il ruolo di responsabile di alcuni punti vendita della società, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per mancata osservanza delle procedure aziendali in tema di formazione e di controllo igiene e qualità.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo sproporzionato il recesso e condannando l’azienda datrice al pagamento in suo favore di un’indennità.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che le condotte oggetto di contestazione disciplinare sono state tutte in termini di “mancata esecuzione” di determinati e specifici compiti propri della mansione ricoperta dal dipendente.

Per la sentenza, quelle addebitate sono vere e proprie condotte omissive, violative di precisi obblighi giuridici (positivi) di fare.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, detti comportamenti integrano non una esecuzione negligente, bensì la mancata esecuzione di prestazioni lavorative.

Su tali presupposti, la Suprema Corte conferma le conclusioni cui era pervenuta l’impugnata pronuncia di merito.

A cura di Fieldfisher