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Cassazione: l’aliunde perceptum non si detrae dal risarcimento minimo delle cinque mensilità


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Con l’ordinanza n. 20686 del 22.07.2025, la Cassazione afferma che, con riferimento ai primi cinque mesi successivi al recesso (che rappresentano la tutela indennitaria minima riconosciuta dal Jobs Act), non si detrae l’aliunde perceptum derivante da una alternativa occupazione rinvenuta dal dipendente licenziato.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello dichiara nullo il recesso irrogato senza forma scritta alla dipendente, assunta con contratto a tutele crescenti, in data 31.10.2016 e condanna la società alla reintegra della stessa ed al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento al 15.10.18, detratto l'aliunde perceptum con riferimento all’intero periodo.
Avverso la predetta pronuncia, la dipendente propone ricorso per cassazione ritenendo illegittima la decurtazione dell’aliunde perceptum con riferimento alle prime cinque mensilità (soglia indennitaria minima riconosciuta dalla legge).

L’ordinanza

La Cassazione rileva che, (anche) nell'ambito del contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo e di condanna del datore alla reintegra ed al risarcimento dei danni, al lavoratore compete sempre la misura minima risarcitoria delle cinque mensilità.

Ciò, continua la sentenza, anche nel caso in cui la pronuncia di condanna sia intervenuta entro i cinque mesi dal licenziamento o il dipendente abbia trovato alternativa occupazionale prima del decorso del medesimo periodo.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, resta irrilevante l'aliunde perceptum (detraibile in generale dall'indennità risarcitoria complessiva) maturato nel detto periodo di cinque mesi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice.

A cura di WST