Con la sentenza n. 18804 del 09.07.2025, la Cassazione afferma che, nel campo di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la violazione dell’obbligo di repechage comporta, per il lavoratore illegittimamente licenziato per g.m.o., il diritto alla reintegra.
Il fatto affrontato
La dipendente, assunta prima del marzo 2015, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo violato l’obbligo di repechage e disponendo la reintegra della ricorrente.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, la violazione dell’obbligo di repechage integra la fattispecie dell’insussistenza del fatto posto a base del recesso.
Per la sentenza, ne consegue che in tali ipotesi il dipendente ha diritto a vedersi reintegrato nel proprio posto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità dell’impugnato licenziamento.
A cura di WST