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Cassazione: la violazione del procedimento disciplinare previsto per legge comporta la nullità della sanzione


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Con l’ordinanza n. 2859 del 31.01.2024, la Cassazione afferma che, nei settori interessati dall’applicazione del R.D. 148/1931, in caso di violazione del procedimento disciplinare ivi previsto, la sanzione irrogata dal datore deve essere dichiarata nulla.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, operante nel settore autoferrotranviere, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo illegittimo il recesso per la mancata osservanza, in sede di procedimento disciplinare, della procedura prevista dal R.D. 148/1931, ma riconducendo tale violazione nell’alveo dei c.d. vizi formali.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – ritiene di accogliere la censura mossa dal dipendente.

In particolare, per la sentenza, la violazione del procedimento disciplinare, così come delineato dal R.D. 148/1931, comporta la nullità del provvedimento irrogato da parte datoriale, stante l'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, in ipotesi di violazione del citato procedimento, al dipendente illegittimamente licenziato spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della L. 300/1970.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore e dispone la sua reintegra.

A cura di Fieldfisher