Con l’ordinanza n. 4077 del 23.02.2026, la Cassazione afferma che per integrare la fattispecie del licenziamento orale non è sufficiente che il dipendente provi di aver cessato di svolgere la propria attività.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente nei confronti dell’ex datore, al fine di richiedere – tra le altre cose – la nullità del licenziamento perché irrogatogli in forma orale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo non provata detta circostanza.
L’ordinanza
La Cassazione – confermando sul punto la pronuncia di merito – rileva che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti.
Per la sentenza, infatti, non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo i Giudici di legittimità, laddove poi il datore eccepisca che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore deve essere respinta.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta sul punto il ricorso del lavoratore.
A cura di WST
