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Cassazione: la clausola generica del CCNL salva il lavoratore negligente dal licenziamento


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Con l’ordinanza n. 29343 del 06.11.2025, la Cassazione afferma che il licenziamento risulta illegittimo se la condotta contestata non è prevista tra le ipotesi per cui il CCNL prevede il recesso e può rientrare nella clausola generale che comporta una misura conservativa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver ripetutamente violato la prassi aziendale relativa alla registrazione dei controlli delle temperature dei prodotti cotti alla griglia.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo che la condotta contestata non potesse rientrare nell’ipotesi di negligenza nell’esecuzione della prestazione per cui il CCNL prevede la sanzione conservativa ed applicando, conseguentemente, la sola tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, della L. 300/1970.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore, nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa, il giudice non può ritenere legittimo il recesso.

Per i Giudici di legittimità, infatti, si deve attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari.

Secondo la sentenza, pertanto, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione, a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore.

A cura di WST