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Cassazione: in caso di licenziamento rileva il numero dei dipendenti di tutte le società in codatorialità


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Con l’ordinanza n. 336 del 07.01.2026, la Cassazione afferma che, ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria, è necessario prendere in considerazione il dato occupazionale complessivo di tutte le società considerate codatrici.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatole, deducendo di essere stata impiegata – oltre che per l’azienda formalmente datrice – anche nell’interesse comune di più imprese dello stesso gruppo.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo sussistente la codatorialità, ma non riconoscendo la tutela reintegratoria a fronte del requisito dimensionale della società datrice (avente meno di quindici dipendenti).

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare, sul punto, la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la codatorialità integra un unico rapporto di lavoro a struttura plurisoggettiva, dal quale discendono obbligazioni solidali.

A fronte di ciò, continua la sentenza, in presenza di codatorialità, il requisito dimensionale deve essere, quindi, riferito all’intero complesso organizzativo.

Secondo i Giudici di legittimità, diversamente ragionando si finirebbe per svuotare di contenuto la codatorialità e si limiterebbe, ingiustificatamente, la possibilità dei lavoratori di accesso alla tutela reale, elemento imprescindibile in presenza di strutture imprenditoriale complessa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, statuendo il diritto della stessa alla reitegra.

A cura di WST