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Cassazione: illegittimità del recesso per g.m.o. in presenza di un unico centro di imputazione datoriale


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Con l’ordinanza n. 31593 del 14.11.2023, la Cassazione afferma che, in ipotesi di sussistenza di un unico centro di imputazione datoriale, i requisiti dimensionali utili per definire la tutela da accordare al lavoratore illegittimamente licenziato devono essere calcolati tenendo conto dei dipendenti di tutte le imprese coinvolte.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giustificato motivo oggettivo.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce, tra le altre cose, la sussistenza di un collegamento societario, tra l’impresa datrice ed altre due aziende operanti nel medesimo sito, tale da integrare un unico centro di imputazione giuridica di interessi e, quindi, del rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e dispone la reintegra della ricorrente, condannando le tre società al pagamento, in solido, dell'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto spettante dal recesso all'effettiva reintegrazione.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'esistenza di un collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da società del medesimo gruppo può ritenersi provata in presenza di alcuni elementi, quali:
• l’operatività in un unico sito, con condivisione di spazi comuni (magazzino, spogliatoio, bacheca aziendale);
• la ricorrenza degli stessi amministratori e dirigenti;
• la “promiscuità” delle prestazioni dei dipendenti, rese contemporaneamente in favore dei diversi soggetti imprenditoriali coinvolti;
• la ricezione di disposizioni e direttive anche da parte di superiori gerarchici appartenenti ad un’azienda diversa dalla formale datrice.

Ritenendo presenti tutte le predette circostanze nel caso di specie, la sentenza dichiara sussistente un unico centro di imputazione datoriale.

Conseguentemente, per i Giudici di legittimità i motivi sottesi al recesso per g.m.o., così come le conseguenze dell’illegittimità dello stesso, devono essere valutati avendo presente l’intero complesso aziendale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher