Con l’ordinanza n. 11429 del 30.04.2025, la Cassazione afferma che la normativa emergenziale disciplinante il blocco dei licenziamenti per g.m.o. durante la pandemia da COVID-19, non essendo applicabile in via analogica, non può essere estesa alle ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il recesso era stato irrogato in pendenza del blocco dei licenziamenti dettato dalla normativa emergenziale emanata durante la pandemia da COVID-19.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il blocco dei licenziamenti durante il periodo emergenziale era ispirato dalla specifica ratio di tutela dei lavoratori dalle conseguenze negative sull'occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attività produttiva conseguente al diffondersi del COVID-19.
Per la sentenza, la specialità della norma ne esclude l'applicabilità in via analogica.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la nullità del divieto non è estensibile all'ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto soggetto alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., prevalenti, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, dichiarando la legittimità dell’impugnato recesso.
A cura di WST