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Cassazione: difetto di proporzionalità se il licenziamento è irrogato per sottrazione di beni aziendali di valore esiguo


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Con l’ordinanza n. 27353 del 26.09.2023, la Cassazione afferma che il licenziamento irrogato per sottrazione di beni aziendali di valore esiguo deve essere dichiarato illegittimo, perché privo del requisito di proporzionalità, ma senza diritto del dipendente alla reintegra.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per sottrazione di beni aziendali di valore esiguo.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, dichiarando il recesso non proporzionato e riconoscendo al dipendente la sola tutela indennitaria.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che non può parlarsi di insussistenza del fatto quando il fatto materiale sussiste ed è pure illecito, ossia quando la condotta rientra appieno nelle ipotesi sanzionate dal contratto collettivo di riferimento ed è riprovevole sul piano morale e giuridico, in quanto violativa di una regola fondamentale del vivere civile nonché penalmente sanzionata.

Secondo la sentenza, una volta accertata l’illiceità del fatto, occorre procedere con la valutazione circa la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata.

Per i Giudici di legittimità, la valutazione di non proporzionalità comporta sempre l’applicazione della tutela indennitaria, eccezion fatta per l’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, che allo stesso comportamento facciano corrispondere una sanzione conservativa.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente con conferma della tutela riconosciutagli in appello.

A cura di Fieldfisher