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Cassazione: condotta grave ma contestata tardivamente, quale tutela si applica?


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Con la sentenza n. 18070 del 23.06.2023, la Cassazione afferma che, nell’ipotesi in cui la condotta addebitata al lavoratore sia stata accertata ma la contestazione disciplinare sia stata effettuata con notevole e ingiustificato ritardo, la tutela applicabile è quella indennitaria c.d. forte e non quella riferibile alle violazioni di tipo solo formale.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla Banca datrice per violazione delle procedure interne.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda e, a fronte dell’accertata lesione del vincolo fiduciario cui fa da contraltare la tardività della contestazione, dichiara risolto il rapporto, riconoscendo al ricorrente un’indennità pari a dieci mensilità.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il legislatore ha escluso la possibilità di una contestazione eccessivamente tardiva a tutela del lavoratore, poiché il decorso del tempo può refluire sia sulla capacità di apprestare una difesa adeguata sia sull'affidamento che il destinatario può riporre nella irrilevanza disciplinare della sua condotta.

Secondo i Giudici di legittimità, l'immediatezza della contestazione è elemento costitutivo del diritto di recesso del datore, ma è esterno alla condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal lavoratore che integra la fattispecie giuridica astrattamente punibile con il licenziamento.

Per la sentenza, in presenza di una condotta disciplinarmente grave contestata tardivamente, il rapporto deve considerarsi estinto ed al lavoratore deve essere riconosciuta una tutela indennitaria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della Banca datrice.

A cura di Fieldfisher