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Cassazione: che valenza hanno le registrazioni meccaniche in caso di disconoscimento da parte del presunto autore?


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Con l’ordinanza n. 30691 del 29.11.2024, la Cassazione afferma che la registrazione contenuta su un file audio formatosi al di fuori del processo non ha valenza probatoria nell’ipotesi in cui il presunto autore proceda con la contestazione o con il disconoscimento della stessa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver reso, mediante una telefonata, dichiarazioni diffamatorie nei confronti della società in una trasmissione radiofonica.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che non era possibile stabilire con certezza se la voce registrata sul file apparteneva al ricorrente.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche formatesi al di fuori del processo e senza le relative garanzie è subordinata alla mancata contestazione delle stesse da parte del presunto autore.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, il disconoscimento di tali riproduzioni fa sempre perdere alle medesime la qualità di prova.

A tal fine, continua la sentenza, non è necessario seguire particolari crismi, essendo sufficiente che il disconoscimento sia chiaro, circostanziato ed esplicito.

Ritenendo integrata quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di WST