Con l’ordinanza n. 1195 del 20.01.2026, la Cassazione afferma che, nella determinazione del risarcimento del danno da demansionamento, pesa, oltre lo svuotamento della professionalità e la durata della condotta, anche la visibilità all’esterno della perdita del potere di coordinamento.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento del demansionamento subito a decorrere dal 2008 ed il risarcimento di tutti i danni conseguenti.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo sussistente il demansionamento ma con decorrenza dal 2015.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare, sul punto, la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in ipotesi di demansionamento, il pregiudizio risarcibile in capo al lavoratore non sussiste in re ipsa.
Per la sentenza, detto pregiudizio può essere accertato sulla base di elementi presuntivi quali la lunga durata del demansionamento, l’impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro nonché la visibilità del demansionamento (legato alla perdita di potere decisionale, di coordinamento e di controllo di altro personale).
Secondo i Giudici di legittimità, in presenza di tali elementi il nocumento subito dal dipendente può essere ristorato anche con il riconoscimento di una somma liquidata in via equitativa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società datrice.
A cura di WST
