Con l’ordinanza n. 24133 del 28.08.2025, la Cassazione afferma che il dipendente ha diritto al risarcimento per danno alla professionalità se viene trasferito in un settore diverso con mansioni marginali e non corrispondenti al proprio bagaglio professionale.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del demansionamento perpetrato nei suoi confronti nel periodo 01.05.2009 - 30.04.2010.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, riconoscendo al ricorrente il solo danno alla professionalità e disattendendo, invece, le sue domande in ordine a tutte le altre voci di danno allegate.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Per la sentenza, detto danno può consistere anche nell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacità.
Danno quest’ultimo che, secondo i Giudici di legittimità, può derivare – come avvenuto nel caso di specie – dall’assegnazione di compiti marginali non rispondenti alla professionalità posseduta dal dipendente e da svolgere in dislocazione anche logistica e di isolamento rispetto ai colleghi.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza del risarcimento del danno riconosciuto dall’impugnata pronuncia di merito.
A cura di WST