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Tribunale di Ascoli Piceno: se manca l’intento persecutorio non è integrata la fattispecie di mobbing


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Con la sentenza n. 4 del 09.01.2018, il Tribunale di Ascoli Piceno ha affermato che non è configurabile la fattispecie giuridica del mobbing, laddove le condotte incriminate siano numericamente troppo esigue per configurare quella reiterazione della condotta richiesta, venendo meno in tali casi l’elemento essenziale della finalità persecutoria.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere il risarcimento dei danni a causa delle condotte mobbizzanti subite nel luogo di lavoro e consistenti in una frase pronunciata dal consigliere delegato al personale ed in alcuni comportamenti ingiuriosi tenuti, in due distinte occasioni, dal responsabile di stabilimento.

La sentenza

Il Tribunale, preliminarmente, ribadisce l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica il mobbing come una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del prestatore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psico-fisico e del complesso della sua personalità.

Condicio sine qua non per la configurazione della fattispecie giuridica del mobbing è, pertanto, l'elemento soggettivo, ossia la finalità persecutoria o discriminatoria tesa alla dequalificazione, svalutazione, emarginazione del lavoratore.

Condizione certamente non ravvisabile, secondo la sentenza, laddove le condotte incriminate siano numericamente troppo esigue per configurare quella reiterazione della condotta che la fattispecie giuridica richiede, ancorandosi, invece, al dato della mera occasionalità.

Su tali presupposti, non ravvisando l’intento persecutorio nelle condotte oggetto di causa, il Giudice ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher