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Min. Lavoro – Interpello n. 7/2024 : Preposto, obblighi formativi invariati sino al prossimo accordo CSR


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Con Interpello n. 7/2024, il Ministero del Lavoro ha nuovamente ribadito che, in attesa dell’approvazione del nuovo accordo della Conferenza Stato-Regioni, gli obblighi di formazione del preposto rimangono quelli attualmente in vigore e adottati con Accordo 21 dicembre 2011.

Il Ministero, come già precisato nel recente interpello n. 6/2024 , spiega che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.

Dopo le modifiche apportate all' art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D.L. 146/2021 ( convertito dalla Legge 231/2001 ), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbe dovuto adottare, entro il 30 giugno 2022,  un accordo nel quale provvedeva all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del TU in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

Vista la perdurante assenza di un accordo e le molteplici richieste di chiarimento, il Ministero ha nuovamente ribadito che il mancato accordo, ad oggi ancora in fase di redazione , non fa venir meno l’obbligo formativo per dirigenti e preposti. 

Queste figure, centrali nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dovranno continuare ad essere formati secondo quanto previsto dall’ accordo del 21 dicembre 2011 ( allegato A, punto 9 ai sensi dell' art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 ), con formazione adeguata e specifica aggiornata ogni cinque anni con corsi della durata minima di 6 ore.

La nuova formulazione dell’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008 prevede che le novità introdotte dal comma 7-ter siano subordinate all’adozione di un nuovo Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Una volta raggiunta l'intesa fra Stato e Regioni , le attività formative dovranno essere svolte interamente  in presenza, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi.  

Sul punto dello stesso avviso l' Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circ. n. 1 del 16.02.2022

Fonte: Min. lavoro