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Le novità in materia di lavoro contenute nel Decreto COVID di Aprile


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Il pubblicando Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 Marzo 2021, prevede, tra le varie misure finalizzate al contenimento dell’epidemia da COVID-19, anche delle novità che rivestono particolare importanza dal punto di vista giuslavoristico.

Prima tra tutte è sicuramente quella prevista dall’art. 4, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
Detta norma introduce, nello specifico, un obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.
Alla luce di ciò, la vaccinazione costituisce, dunque, un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Venendo all’iter amministrativo da seguire, si rileva che, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ciascun Ordine professionale dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti alla Regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Stesso obbligo e termini di trasmissione vigono in capo ai datori di lavoro degli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali rispetto ai propri dipendenti.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi le Regioni dovranno verificare lo stato vaccinale di tutti gli operatori sanitari contenuto nei citati elenchi.
Nell’ipotesi in cui un operatore si rifiutasse di sottoporsi all’inoculazione del siero, verrà data immediata comunicazione anche al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
Per ciò che concerne i dipendenti no-vax, il datore di lavoro deve adibire gli stessi ì, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, ma con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.
Laddove ciò non sia possibile, si procede, invece, con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
La norma in commento risulta di particolare importanza, in quanto va a dirimere un ampio dibattito scatenatisi sul punto negli ultimi mesi (sul punto si veda: Rifiuto del vaccino? La soluzione non è licenziare ma sospendere e Si può licenziare il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi?).

L’altra norma del nuovo Decreto che introduce delle novità in materia di lavoro, è l’art. 8 che provvede a prorogare sino al 31 maggio 2021 i termini, precedentemente fissati al 31 marzo 2021, inerenti alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili da parte delle pubbliche amministrazioni in deroga alla disciplina vigente.

ACDR