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Cassazione: sinistro sul luogo di lavoro, quando si integra la responsabilità dell’RLS?


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Con la sentenza n. 38914 del 25.09.2023, la Cassazione penale afferma che, in caso di sinistro occorso sul luogo di lavoro, l’RLS risulta responsabile qualora ometta di attivarsi per permettere ai dipendenti di ricevere adeguata formazione in materia di sicurezza.

Il fatto affrontato

A seguito di un incidente mortale occorso ad un dipendente, il collega con funzioni di RLS viene imputato per violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro.
La Corte d’Appello dichiara il medesimo colpevole per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di:
- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei colleghi;
- sollecitare il datore ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento;
- di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo del carrello elevatore.

La sentenza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’RLS costituisce una figura intermedia di raccordo tra datore e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la sentenza, laddove l’RLS non ottemperi ai compiti che gli sono stati attribuiti per legge, lo stesso deve essere imputato – in caso di sinistro occorso sul luogo di lavoro – per contribuzione causale alla verificazione dell'evento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’RLS, confermando la sua colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli.

A cura di Fieldfisher