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Cassazione: sicurezza, la formazione deve avere ad oggetto le mansioni concretamente svolte


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Con la sentenza n. 1908 del 19.01.2026, la Cassazione afferma che, in ordine alla formazione da impartire in materia di sicurezza, il datore deve tener conto, secondo il principio di effettività, delle mansioni di fatto svolte dal dipendente.

Il fatto affrontato

A seguito di un infortunio occorso ad un dipendente, la legale rappresentante di una società viene condannata per il reato di lesioni colpose, per aver consentito che il lavoratore svolgesse attività diverse da quelle che formavano oggetto del contratto, per non averlo dotato di un'attrezzatura conforme e idonea, per non avergli fornito un'adeguata formazione/informazione in tema di s di sicurezza e per non aver valutato i rischi e le condizioni dell'attività di fatto svolta.

La sentenza

La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva che, in materia di sicurezza, l’obbligo formativo posto in capo al datore di lavoro deve tener conto delle mansioni di fatto svolte da ogni dipendente.

Ciò che, infatti, conta – per la sentenza – è il c.d. principio di effettività, soprattutto nell’ipotesi in cui il dipendente svolga con abitualità un certo tipo di mansioni.

Ravvisando, nel caso di specie, la violazione di detto obbligo da parte della società, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputata e conferma la sua colpevolezza rispetto a lei reati ascritti.

A cura di WST