Con la sentenza n. 8297 del 28.02.2025, la Cassazione afferma che, ai fini dell’integrazione del rischio interferenziale, è sufficiente che due aziende siano contemporaneamente coinvolte nel medesimo luogo di lavoro, a prescindere dal fatto che, nel momento del sinistro, stessero svolgendo la medesima attività.
Il fatto affrontato
La Corte d’Appello condanna il legale rappresentate dell’impresa subappaltatrice a seguito del decesso di un suo dipendente e del grave ferimento di altri due suoi dipendenti.
Il medesimo ricorre per cassazione, sostenendo – tra le altre cose – l’insussistenza, nel caso di specie, del rischio interferenziale.
La sentenza
La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i dipendenti, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Per la sentenza, il rischio interferenziale sussiste a fronte dell'accertato svolgimento, sul medesimo luogo, di attività che vedono contemporaneamente coinvolte due diverse imprese.
Secondo i Giudici di legittimità, ai fini dell’integrazione di detto rischio non assume rilievo alcuno la circostanza che le imprese coinvolte (al momento del sinistro) svolgano la medesima attività.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato e conferma la sua colpevolezza rispetto ai reati ascrittigli.
A cura di WST