Con la sentenza n. 48215 del 20.12.2022, la Cassazione penale afferma che, pur in presenza di un accertato evento criminoso omissivo da parte dell’ente, la responsabilità dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve essere limitata se il relativo risparmio di spesa ottenuto risulta esiguo.
Il fatto affrontato
A seguito dell'infortunio occorso ad un dipendente – inavvertitamente investito da un carrello elevatore guidato da un altro lavoratore mentre stava procedendo in retromarcia – viene imputata alla società la violazione degli artt. 5, 6 e 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
In particolare, la Corte d’Appello ritiene l’ente responsabile di non aver provveduto ad evidenziare - come invece previsto dal documento di valutazione dei rischi - specifiche vie di circolazione dei carrelli e dei pedoni, così realizzando una violazione cautelare a proprio vantaggio ed interesse, derivante dal risparmio di spesa conseguente all'omessa realizzazione della segnaletica dipinta a pavimento.
La sentenza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, anche a fronte di accertate violazioni da parte della società, la responsabilità della stessa, ex D.Lgs. 231/2001, può essere ridotta laddove l'ente non abbia ricavato alcun vantaggio dal fatto criminoso.
Per la sentenza, la medesima circostanza esimente è ravvisabile qualora l’ente abbia ricavato uno solo minimo risparmio, rappresentato dal risparmio dell'indicato costo.
Ravvisando quest’ultima ipotesi nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.
A cura di Fieldfisher