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Cassazione: responsabile il CEO per l’omessa valutazione dei rischi da COVID-19


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Con la sentenza n. 9028 del 17.03.2022, la Cassazione afferma che, laddove il dirigente preposto non abbia i poteri decisionali e di spesa in materia di salute e sicurezza, il formale datore di lavoro rimane l’unico responsabile per la valutazione dei rischi.

Il fatto affrontato

Il Consigliere delegato e CE0 di una società viene imputato per il reato di omessa valutazione, all’interno del DVR, del rischio connesso alle malattie trasmissibili da Covid-19 e di mancata designazione del responsabile per la sicurezza.
Il medesimo, presentando opposizione a decreto penale di condanna, deduce di aver attribuito la qualifica di datore di lavoro ad un altro dirigente aziendale.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che – ai fini della sicurezza – per datore di lavoro si intende la figura che è titolare del rapporto di lavoro o che comunque ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i relativi poteri decisionali e di spesa.

Per la sentenza, tale figura non può essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi, a meno che - nell'ambito di una medesima impresa - non siano previsti una pluralità di datori che siano, però, a loro volta dotati di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari per la rispettiva unità organizzativa.

Secondo i Giudici di legittimità, solo se ricorrono dette circostanze è possibile ammettere la contestuale presenza di un datore di lavoro “apicale” al vertice dell'intera organizzazione con uno o più datori di lavoro “sotto-ordinati”.
Laddove, invece, difetti l’elemento essenziale dell’autonomia si profila la figura del dirigente che non solleva il datore dai propri doveri ed obblighi in materia di sicurezza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte – ritenendo integrata quest’ultima fattispecie nel caso in esame – condanna il CEO quale unico titolare degli adempimenti previsti dal T.U. 81/2008.

A cura di Fieldfisher