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Cassazione: quando si ritiene perfezionato l’invio della lettera di licenziamento?


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Con la sentenza n. 15397 del 31.05.2023, la Cassazione afferma che il datore può provare il perfezionamento dell’invio della lettera di licenziamento, anche laddove non sia in possesso dell'avviso della raccomandata immessa nella cassetta della posta del dipendente, producendo la ricevuta di invio della missiva e le schede informative provenienti da Poste Italiane ed attestanti la mancata consegna.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole dalla società datrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda per essere la ricorrente decaduta dal potere di impugnazione entro 60 giorni, dovendo ritenersi, da un lato, valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata e, dall’altro lato, non idonea la comunicazione della lavoratrice a rendere nota la sua volontà di impugnare il recesso.

La sentenza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che gli atti unilaterali (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Secondo i Giudici di legittimità, è idonea a dimostrare il pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio del dipendente la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da Poste Italiane, dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale e la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza.
Ciò anche nell’ipotesi in cui non si produca la copia dell'avviso della raccomandata immesso in cassetta.

Per la sentenza, detta documentazione è da ritenere rilevante ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di Poste Italiane, soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, non essendo la stessa riuscita a provare l'impossibilità di avere notizia del licenziamento senza colpa.

A cura di Fieldfisher