Con la sentenza n. 22584 del 16.06.2025, la Cassazione penale afferma che il preposto può essere considerato datore di lavoro ai fini prevenzionistici solo per gli adempimenti per i quali dispone di mezzi e poteri per realizzarli.
Il fatto affrontato
Il presidente del consiglio di amministrazione viene assolto dall’accusa di non aver effettuato la valutazione dei rischi professionali e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi riguardanti le unità locali.
A fondamento della predetta pronuncia, il Tribunale deduce che l’imputato non era inquadrabile come datore di lavoro in senso prevenzionistico, dal momento che a tale fine erano stati designati due soggetti preposti al vertice delle due distinte unità produttive in cui era organizzata la società.
La sentenza
La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la normativa emanata in materia di sicurezza consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (se sussistono distinte unità produttive) in senso prevenzionale.
Per la sentenza, ovviamente, la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il preposto può essere considerato datore ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge.
Rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso del PM e conferma l’innocenza dell’imputato rispetto ai reati ascrittigli.
A cura di WST