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Cassazione: quali elementi deve tenere in considerazione il giudice nelle cause di mobbing?


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Con l’ordinanza n. 3822 del 12.02.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “ … in caso di accertata insussistenza del mobbing, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore …”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti a causa di comportamenti vessatori posti in essere nei suoi confronti dai suoi superiori.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo sussistente un'ipotesi di mobbing.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, nell'accertamento del mobbing, l'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica.

Per la sentenza, ai fini dell'accertamento dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice deve procedere alla valutazione complessiva, e non meramente atomistica, dei fatti allegati a sostegno della domanda, al fine di verificare la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (pluralità continuata di comportamenti dannosi), che dell'elemento soggettivo (intendimento persecutorio nei confronti della vittima).

Inoltre, secondo i Giudici di legittimità, anche nel caso in cui dovesse essere confermata l'assenza degli estremi del mobbing, non verrebbe comunque meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro stressogeno provocasse un danno alla salute dei dipendenti.

Non ritenendo che la sentenza di merito abbia rispettato tali principi, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice.

A cura di Fieldfisher