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Cassazione: nesso di causalità e malattie multifattoriali non tabellate


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Con l’ordinanza n. 16248 del 20.06.2018, la Cassazione ribadisce che la presunzione legale sull’esistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’insorgere di una determinata malattia vale solo in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali c.d. tabellate, dovendosi, invece, escludere in presenza di patologie multifattoriali.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di far accertare la natura professionale della malattia (borsite alla spalla destra) che l’ha colpita, chiedendo conseguentemente alla società datrice il relativo risarcimento del danno per inadempimento delle norme di protezione ex art. 2087 c.c.
In seguito a ciò, la Corte d’Appello, sulla base della CTU medico legale, esclude la sussistenza del nesso causale tra la malattia, con genesi multifattoriale, e l'attività lavorativa espletata, stante la breve durata della esposizione a situazioni di possibile rischio.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, preliminarmente, afferma che la presunzione legale sull'esistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'insorgere di una determinata malattia vale in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali c.d. tabellate.
In questo caso la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sul nesso di causalità, essendo la tabella redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare la prova del nesso di causalità sul terreno assicurativo INAIL, così che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare di essere affetto dalla malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge.

Tale presunzione legale, per i Giudici di legittimità, è idonea soltanto a dimostrare il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate), non potendo esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale.
In tale circostanza, infatti, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dalla lavoratrice, escludendo la natura professionale della malattia, in ragione della bassissima durata della mansione in questione non accompagnata da un elevato carico biomeccanico.

A cura di Fieldfisher