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Cassazione: mobbing nel pubblico impiego, davanti a quale giudice va proposta la domanda di risarcimento del danno?


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Con l’ordinanza n. 31242 del 06.12.2024, la Cassazione afferma che la domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente deve essere avanzata al giudice amministrativo se intende far valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario se viene dedotta la responsabilità extracontrattuale (come nel caso di condotta illecita posta in essere da un superiore gerarchico).

Il fatto affrontato

Il dirigente pubblico ricorre giudizialmente al fine di chiedere il risarcimento del danno biologico consistente nelle sofferenze fisiche e psichiche causate dalle persecuzioni patite sul luogo di lavoro a causa dei comportamenti posti in essere dal suo superiore gerarchico.
La Corte d’Appello dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che l’azione che il dipendente intraprende nei confronti del mobber, e non del datore di lavoro, non ha carattere contrattuale ed alla stessa non si applica l’art. 2087 c.c., ma l’art. 2043 c.c.
Ciò, in quanto nessun rapporto contrattuale intercorre direttamente fra il mobber ed il mobbizzato e l’appartenenza alla medesima comunità lavorativa rileva solo indirettamente.

Per la sentenza, ne consegue che in tale ipotesi la domanda risarcitoria non può essere proposta davanti al giudice amministrativo, il quale ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto a questa equiparata.

Invero, per la Suprema Corte, la domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro un altro privato, pur se connessa con il rapporto di lavoro, deve essere avanzata dinanzi al giudice ordinario, competente per tutti i giudizi ove il rapporto medesimo costituisce solo un’occasione rispetto all’attività illecita oggetto di causa.

Su tali presupposti, i Giudici di legittimità accolgono il ricorso del dirigente, dichiarando la giurisdizione del tribunale ordinario.

A cura di WST