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Cassazione: l’esperienza del lavoratore non può sostituire la formazione in materia di sicurezza


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Con la sentenza n. 39489 del 19.10.2022, la Cassazione penale afferma che l’omessa formazione del lavoratore in materia antinfortunistica non può mai ritenersi compensata dalla professionalità acquisita negli anni dal medesimo.

Il fatto affrontato

Il titolare di un’azienda viene ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo a seguito del decesso di un suo dipendente, con mansioni di caposquadra, avvenuto a causa di un sinistro occorso nel cantiere dove la società operava.
In particolare, la Corte d’Appello ha incolpato il medesimo di omessa formazione e informazione del prestatore deceduto circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi.

La sentenza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il datore risponde dell'infortunio occorso al lavoratore in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla formazione dei dipendenti in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui le stesse devono essere svolte.

Per la sentenza, ne consegue che, ove l’imprenditore non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore ogniqualvolta l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento.

Secondo i Giudici di legittimità, infine, la predetta attività di formazione del lavoratore non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del medesimo, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, confermando la condanna per violazione della normativa antinfortunistica.

A cura di Fieldfisher