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Cassazione: le informazioni rese dal datore in sede penale possono essere utilizzate anche nel giudizio civile


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Con l’ordinanza n. 26637 del 15.09.2023, la Cassazione afferma che il giudice civile può utilizzare le informazioni raccolte nelle indagini penali a condizione che le stesse siano introdotte nel contradditorio delle parti.

Il fatto affrontato

L’INAIL ricorre giudizialmente nei confronti della società, al fine di ottenere in regresso la somma di € 102.672,00 pagata agli eredi del dipendente deceduto a seguito di lesioni riportate in infortunio sul lavoro.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo la violazione delle norme infortunistiche desumibile dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’azienda nel corso del giudizio penale avente ad oggetto gli stessi accadimenti.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, le informazioni di polizia e le assunzioni di testi senza giuramento, nonché le informazioni raccolte dai Carabinieri, possono essere autonomamente valutate dal giudice civile, ai fini del proprio convincimento.

Per la sentenza, l’unica condizione necessaria è che dette dichiarazioni siano ritualmente introdotte nel giudizio civile, nel rispetto del contraddittorio delle parti.

Rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la violazione delle norme antinfortunistiche da parte della stessa.

A cura di Fieldfisher