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Cassazione: l’azienda risponde ex D.Lgs. 231/2001 in caso di commissione di reati ambientali


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Con la sentenza n. 3157 del 27.01.2020, la Cassazione penale afferma che l’impresa risponde ai sensi della 231 se omette di porre in essere interventi volti a prevenire l’inquinamento.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello irroga alla società la sanzione amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, per non avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire l’inquinamento idrico, come riscontrato in tre diverse date ed in occasione di altrettanti campionamenti.

La sentenza

La Cassazione – confermando la statuizione della Corte d’Appello – afferma, preliminarmente, che la volontà del legislatore, espressa con l’emanazione del D.Lgs. 231/2001, è stata quella di introdurre una responsabilità amministrativa della persona giuridica discendente dalla commissione di reati anche solo colposi.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, con specifico riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, la nozione di interesse o vantaggio deve essere letta, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa di prevenzione.

Per la sentenza, i medesimi principi trovano applicazione anche in tema di reati ambientali, ove il vantaggio e l’interesse vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari in materia di inquinamento, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dato luogo, con maggiore economicità complessiva per l’attività produttiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’impresa, ritenendo che - a fronte del superamento dei limiti in ben tre occasioni - la mancata predisposizione di cautele atte ad evitare l'inquinamento doveva considerarsi inserita all’interno di scelte aziendali consapevoli.

A cura di Fieldfisher