Con l’ordinanza n. 29059 del 06.10.2022, la Cassazione afferma che il datore non viola l'obbligo di assicurare un ambiente di lavoro idoneo a svolgere la prestazione in sicurezza, nell’ipotesi in cui sussista un’accesa conflittualità tra colleghi.
Il fatto affrontato
La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dal mobbing subito in seno al Comune datore, per essere stata oggetto di denigrazioni e sgradevoli affermazioni ad opera di colleghi e superiori gerarchici.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la ricorrente non era riuscita a provare l’intento lesivo dei comportamenti asseritamente dannosi.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il datore potrebbe risultare inadempiente al precetto contenuto nell’art. 2087 c.c., nell’ipotesi in cui l’ambiente di lavoro si manifestasse dei per sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena.
Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, tale circostanza non si integra laddove si delinei soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, posto che le stesse spesso risultano una inevitabile conseguenza del rapporto interpersonale tra colleghi e superiori che è, di per sé, possibile fonte di tensioni.
Detta situazione, per la sentenza, può sfociare in una malattia risarcibile del lavoratore solo in presenza di una comprovabile esorbitanza rispetto ad una normale conflittualità interpersonale.
Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice.
A cura di Fieldfisher