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Cassazione: la responsabilità datoriale per un infortunio non viene meno in presenza di un preposto


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Con la sentenza n. 5415 del 20.01.2022, la Cassazione afferma che, in materia di sicurezza, le funzioni di preposto non determinano un trasferimento di funzione con esonero della responsabilità a favore del datore di lavoro, ma comportano l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia che concorre con quella propria del datore.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello, a seguito di un sinistro occorso ad un lavoratore, dichiara il datore responsabile del reato di lesioni colpose con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, per aver non avere adottato le misure necessarie affinché le attrezzature, da un lato, fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e, dall’altro, fossero sottoposte a idonea manutenzione.
L’imprenditore impugna la predetta pronuncia, deducendo che la sua responsabilità era venuta meno stante la presenza – nella complessa organizzazione aziendale – di un soggetto preposto al controllo della sicurezza nelle attività di installazione ed utilizzazione dei macchinari.

La sentenza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che le disposizioni del T.U. sulla sicurezza si rivolgono primariamente al datore di lavoro, che costituisce la massima espressione della rappresentanza e della operatività dell'azienda e al quale compete l'obbligo primario di procedere alla valutazione dei rischi e all'adozione delle relative misure di prevenzione.

Per la sentenza, il datore può trasferire taluni di questi obblighi ad un delegato – che subentra nella posizione di garanzia – a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso, effettivo e non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza.

Secondo i Giudici di legittimità non è, quindi, sufficiente in tal senso un’investitura di fatto ad un caposquadra (come avvenuto nel caso di specie), posto che lo stesso può ritenersi investito di una posizione di garanzia limitata a fornire prescrizioni in sede esecutiva e a vigilare sull'attività degli altri componenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del datore di lavoro, confermando la colpevolezza del medesimo in ordine al reato ascrittogli.

A cura di Fieldfisher