Con la sentenza n. 38357 del 12.10.2022, la Cassazione penale afferma che, in caso di subappalto, le ditte interessate sono tenute a valutare, in maniera congiunta, i rischi da interferenza derivanti dal contatto rischioso tra il personale impiegato nelle diverse imprese.
Il fatto affrontato
Il titolare di un’azienda edile viene ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 146 e 159 D.Lgs. 81/2008, a fronte del fatto che nel cantiere dove operava la sua ditta in subappalto, relativamente ad un piccolo intervento, erano state riscontrate contravvenzioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro.
La sentenza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità, i subappaltatori devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i loro dipendenti, scambiandosi informazioni anche con gli altri datori operanti nel medesimo luogo, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'opera complessiva.
Dall’altro lato, continua la sentenza, i subappaltanti sono esonerati dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, tale da impedire alcuna ingerenza rispetto ai compiti dei subappaltatori.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la condanna per violazione della normativa antinfortunistica.
A cura di Fieldfisher