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Cassazione: il Sindaco è responsabile per la violazione della normativa antinfortunistica nei confronti dei dipendenti comunali?


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Con la sentenza n. 49041 del 11.12.2023, la Cassazione penale afferma che il Sindaco del Comune evita la condanna per violazioni della normativa antinfortunistica nel caso in cui abbia designato il dirigente dell’Amministrazione come datore di lavoro dei dipendenti dell’Ente, dotandolo di autonomi poteri di gestione e di spesa.

Il fatto affrontato

Il Tribunale ritiene il Sindaco, quale datore di lavoro del personale dipendente, penalmente responsabile per una serie di violazioni del Decreto Legislativo 81/2008, stante la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata nomina del soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e la mancata informazione dei lavoratori circa i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - ritiene meritevole di accoglimento la censura mossa dall’imputato circa la non qualificabilità dello stesso quale datore di lavoro ai sensi della norma prevenzionistica.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il Sindaco, ove abbia provveduto all'individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di datore di lavoro, risponde per l'infortunio occorso al dipendente solo nel caso in cui risulti che egli, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i propri autonomi poteri.

Per la sentenza, invero, con l'atto di individuazione, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, vengono trasferite al dirigente pubblico tutte le funzioni datoriali.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del Sindaco.

A cura di Fieldfisher