Stampa

Cassazione: formazione obbligatoria equiparata allo straordinario se svolta oltre l’orario di lavoro


icona

Con la sentenza n. 20259 del 14.07.2023, la Cassazione afferma che la formazione obbligatoria può avvenire anche al di fuori del normale orario di lavoro, salvo il diritto del dipendente a vedersi riconosciuta l’applicazione delle maggiorazioni retributive prescritte per lo straordinario.

Il fatto affrontato

Il dipendente, in regime di part-time, impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli per impossibilità di avvalersi della sua prestazione, stante il rifiuto opposto al completamento del corso di formazione sulla sicurezza al di fuori dell’orario di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo dovuta la partecipazione del ricorrente al corso nell'orario stabilito dalla società, qualificando il relativo tempo impiegato come prestazione di lavoro straordinario.

La sentenza

Per la Cassazione, dal momento che il datore ha l’obbligo di assicurare ai dipendenti una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il medesimo può esigere da parte dei dipendenti la partecipazione ai relativi corsi anche al di fuori dell’orario ordinario.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la clausola contenuta nell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, secondo cui gli obblighi formativi devono essere adempiuti “durante l'orario di lavoro”, va interpretata nel senso di ricomprendervi anche l’orario corrispondente a prestazioni, straordinarie, comunque esigibili dal datore.

Detta interpretazione, continua la sentenza, è in linea sia con la ratio sottesa al D.Lgs. 81/2008 che con il principio secondo cui una adeguata formazione è indispensabile per prevenire rischi per la sicurezza e la salute non solo del singolo ma della intera comunità dei lavoratori.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher