Con la sentenza n. 32280 del 13.12.2024, la Cassazione afferma che per collegare il dies a quo della prescrizione dell’azione di regresso al provvedimento conclusivo del procedimento penale è necessario che lo stesso sia attivato per i reati di lesioni colpose ed omicidio colposo, restando, invece, irrilevanti gli eventuali procedimenti instaurati per le sole contravvenzioni legate alla violazione di norme antinfortunistiche.
Il fatto affrontato
L’INAIL propone azione giudiziale di regresso nei confronti dell’azienda datrice.
La Corte d’Appello rigetta il ricorso per intervenuta prescrizione della predetta domanda, essendo trascorsi tre anni dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo.
Diversamente, continua la sentenza, laddove sia stata esercitata l’azione penale nei confronti del datore, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la relativa sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, purché il procedimento sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita.
Secondo i Giudici di legittimità, il procedimento penale utile ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione di regresso, è solo quello che ha oggetto l’accertamento del reato di lesioni colpose, ovvero del reato di omicidio colposo, in relazione al fatto causativo dell’infortunio, restando invece irrilevante l’attivazione di altri procedimenti in sede penale seppure relativi ai fatti dell'infortunio.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INAIL, non ritenendo influente ai fini della decorrenza della prescrizione il procedimento instaurato nei confronti della società in ordine alla mera violazione di norme antinfortunistiche.
A cura di WST