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Cassazione: da quando decorre il termine decadenziale entro cui l’INAIL deve proporre azione di regresso?


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Con l’ordinanza n. 26908 del 20.09.2023, la Cassazione afferma che termine triennale di decadenza per l’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL, decorre, non dal giorno di erogazione della rendita all’infortunato, ma dalla data di pronuncia del decreto di archiviazione da parte del giudice penale.

Il fatto affrontato

L’INAIL ricorre giudizialmente al fine di ottenere, dalla società datrice, la restituzione di quanto erogato ad un dipendente a seguito di infortunio sul lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, dichiarando la decadenza dell’istituto ricorrente, in quanto era decorso il termine triennale dalla data di liquidazione della rendita (12 maggio 2003) a quella di proposizione del ricorso (15 ottobre 2013) e si era in assenza di accertamento penale sulla sussistenza del fatto-reato.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale, decorre dalla data di emissione di detto decreto.

In particolare, per la sentenza, l’azione di regresso è assoggettata al termine triennale di decadenza decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, o dalla data di emissione di qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona.

Secondo i Giudici di legittimità, invece, il dies a quo della decadenza dell’Istituto non può essere individuato nella data in cui viene erogata la rendita all’infortunato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INAIL, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher