Con l’ordinanza n. 1802 del 25.01.2025, la Cassazione afferma che le imprese di autotrasporto sono responsabili sia del funzionamento dei tachigrafi installati sui propri mezzi, sia dell'organizzazione dell'attività dei conducenti in conformità alle specifiche disposizioni di legge.
Il fatto affrontato
La società impugna giudizialmente il verbale di contestazione mossole perché un autista, proprio dipendente, aveva viaggiato alla guida di un autobus, di proprietà della stessa, senza avere inserito l’apposita carta nel tachigrafo digitale.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che le norme in materia di tachigrafi hanno una duplice funzione di tutela, sia in favore dei lavoratori addetti all'autotrasporto che in materia di sicurezza stradale.
In caso di violazione delle stesse, continua la sentenza, i datori di lavoro dei conducenti rispondono, da un lato, per una responsabilità per fatto proprio derivante dall'inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi e, dall’altro lato, per una responsabilità solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che le imprese di autotrasporto devono: organizzare l'attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni di legge; fornire ai propri dipendenti le opportune istruzioni ed un’adeguata formazione; effettuare controlli regolari per garantire che siano rispettate le norme.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, non ritenendo che la stessa abbia posto in essere correttamente le suddette operazioni.
A cura di WST