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Cassazione: anche l’asportazione di un solo estintore può violare le norme antinfortunistiche


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Con la sentenza n. 36908 del 07.09.2023, la Cassazione penale afferma che, anche l’asportazione di un solo estintore, può comportare la violazione delle norme antinfortunistiche, con risvolti penali, laddove detto elemento rappresenti un mezzo di tutela per la salute dei dipendenti.

Il fatto affrontato

Il titolare di un’impresa viene ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 437 c.p., per aver rimosso un apparecchio destinato alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro e, nello specifico, un estintore allocato nell'area di servizio carburanti.

La sentenza

La Cassazione rileva che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il reato non è configurabile solo laddove l'impianto o l'apparecchiatura rimossa non siano destinati all'utilizzazione da parte di una pluralità di lavoratori o non siano idonei a prevenire situazioni di pericolo.

Per la sentenza, quest’ultima circostanza è assente nel caso di specie, ove l'asportazione anche di un solo estintore è idonea - quanto meno in via astratta - a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti attorno ad un distributore di carburanti, trattandosi di un luogo caratterizzato dall’elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, confermando la colpevolezza del medesimo in ordine al reato ascrittogli di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

A cura di Fieldfisher