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Tribunale di Trento: per le dimissioni di fatto valgono anche le assenze iniziate prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro?


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Con la sentenza n. 87 del 05.06.2025, il Tribunale di Trento afferma che le assenze ingiustificate iniziate prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro non possono concorrere al perfezionamento della fattispecie delle dimissioni di fatto.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente la risoluzione del rapporto di lavoro catalogata come dimissioni per fatti concludenti, sulla base del nuovo art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015 (entrato in vigore il 12.01.2025).
Nel costituirsi in giudizio, la cooperativa datrice deduce il rispetto della procedura, avendo avvertito l’ITL una volta decorso il termine previsto dal CCNL (quale causa di licenziamento) a fronte di assenze ingiustificate iniziate il 07.01.2025.

La sentenza

Il Tribunale di Trento afferma, preliminarmente, che è corretto, ai fini dell’integrazione della “nuova” fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti, prendere in considerazione il numero di assenze ingiustificate previste dal CCNL quale causa di licenziamento (essendo residuale la soglia dei 15 giorni indicata dalla norma).

Tuttavia, continua la sentenza, le assenze iniziate prima del 12.01.2025, data di entrata in vigore della nuova norma, non possono essere considerate valide ai fini della maturazione del requisito necessario per integrare le c.d. dimissioni di fatto.

Secondo il Giudice, l’inutilizzabilità di dette assenze comporta che, in mancanza di una valida manifestazione di volontà da parte della dipendente, il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa della stessa equivale ad un licenziamento orale e, quindi, nullo.

Su tali presupposti, il Tribunale di Trento accoglie il ricorso proposto dalla dipendente e dichiara il diritto della stessa alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro.

A cura di WST