Con la sentenza n. 10843 del 27.10.2025, il Tribunale di Roma afferma che è legittima una clausola che condanni l’apprendista dimessosi senza giusta causa a rimborsare al datore i costi sostenuti per la formazione del dipendente al solo fine di poter beneficiare, per un periodo di tempo minimo ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze dal medesimo acquisito.
Il fatto affrontato
La società datrice, a seguito delle dimissioni rassegnate senza giusta causa da due apprendisti, ricorre giudizialmente al fine di richiedere loro il rimborso delle spese sostenute per la formazione dei medesimi ed il pagamento dell'indennità di preavviso.
La sentenza
Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che i contratti di apprendistato oggetto del giudizio - in ipotesi di recesso anticipato del dipendente - prevedevano, da un lato, la necessità di rispettare i termini di preavviso in caso di dimissioni prive di giusta causa e, dall’altro, l’obbligo per il lavoratore di rimborsare al datore una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.
Secondo il Giudice, una tale formulazione è pienamente legittima, posto che - ferma la disciplina delle condizioni del contratto di apprendistato fissate dal legislatore - nessun limite è posto dall'ordinamento alla autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita all’apprendista.
Per la sentenza, risulta meritevole di tutela l'interesse datoriale di vedersi rimborsato dei costi sopportati, invano, per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento di specifiche mansioni.
Su tali presupposti, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso presentato dalla società e condanna gli apprendisti dimissionari al pagamento delle somme richieste.
A cura di WST
