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Tribunale di Ravenna: per le dimissioni di fatto, il CCNL può prevedere un numero di giornate di assenza superiore ai 15 giorni di legge


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Con la sentenza n. 441 del 11.11.2025, il Tribunale di Ravenna afferma il seguente principio di diritto “… per potersi ritenere un comportamento di abbandono da parte del lavoratore idoneo a permettere di inferirne la sussistenza di dimissioni di fatto è necessario attendere un termine … pari almeno a quello previsto dalla legge di 15 giorni, salvo un termine maggiore e ad hoc che se previsto dal CCNL dovrà essere rispettato in luogo di quello legale” (sul medesimo tema si veda: Dimissioni per fatti concludenti. Incertezze superabili?).

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente avverso la decisione della società che, a seguito della sua assenza ingiustificata nel periodo dal 23 aprile al 6 maggio 2025, aveva attivavo l’apposita procedura, comunicando all'Ispettorato del Lavoro la risoluzione del rapporto per dimissioni di fatto.

La sentenza

Il Tribunale di Ravenna rileva, preliminarmente, che la nuova normativa non può sicuramente ricavare una presunzione assoluta di volontà di dimissioni da un comportamento del lavoratore che, in ipotesi di breve assenza, può ritenersi ambiguo.

Per la sentenza, ne consegue che, a tal fine, non potranno rilevare i termini previsti ordinariamente dai contratti collettivi per l'attivazione della procedura di licenziamento disciplinare, in quanto eccessivamente brevi per poterne indurre, con presunzione legale assoluta, una volontà dimissionaria.

Secondo il Giudice, quindi, i contratti collettivi potranno prevedere dei termini che siano sufficientemente ampi da potersene inferire una precisa e inequivocabile volontà dimissionaria.
Termini che non potranno derogare in pejus quello di 15 giorni previsto per legge, che risulta integrare un parametro legale costituzionalmente ragionevole per l'attivazione della presunzione iuris et de iure.

Su tali presupposti, il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso del lavoratore, dichiarando - stante un’assenza durata 14 giorni - l'inesistenza dei presupposti per l'operatività della procedura sulle dimissioni di fatto.

A cura di WST