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Tribunale di Milano: i giorni di assenza che integrano le dimissioni di fatto sono quelli che per il CCNL giustificano il licenziamento


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Con la sentenza del 10.11.2025, il Tribunale di Milano afferma che, ai fini dell’integrazione della nuova fattispecie delle dimissioni di fatto, è necessario che l’assenza del dipendente si prolunghi per un numero di giorni pari a quello per cui il CCNL prevede il licenziamento disciplinare.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta in data 20.01. 2025, qualificata dalla datrice di lavoro come "dimissioni volontarie di fatto".
A fondamento della predetta domanda, deduce – tra le altre cose – l'inapplicabilità della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti (art. 26, comma 7 bis, D.Lgs. n. 151/2015) per il mancato superamento del termine legale di 15 giorni di assenza.
Nel costituirsi in giudizio, la società evidenzia come il termine di riferimento per l'assenza ingiustificata non fosse quello legale di 15 giorni, bensì quello di 3 giorni previsto dal CCNL nel codice disciplinare.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva che il testo della nuova legge sulle dimissioni di fatto è inequivocabile nello stabilire un criterio alternativo e prioritario: il termine di riferimento delle assenze integranti la fattispecie è quello previsto dal CCNL, mentre il termine legale di quindici giorni opera solo in mancanza di previsione contrattuale.

Per la sentenza, il legislatore, nel rinviare alla contrattazione collettiva, ha inteso valorizzare la soglia di tolleranza che le stesse parti sociali hanno individuato come critica, ovvero il numero di giorni di assenza la cui gravità è tale da giustificare la massima sanzione espulsiva.

Secondo il Giudice, la nuova norma, quindi, non fa altro che mutare la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento datoriale a fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore di recedere.

Su tali presupposti, il Tribunale rigetta il ricorso della dipendente.

A cura di WST