Con la circ. n. 154 del 22.12.2025 l’INPS ha fornito l’ultimo tassello per la gestione delle assenze ingiustificate in caso di dimissioni di fatto o concludenti, ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione NASpI
In particolare, la Legge n. 203/2024 ( cd. Collegato Lavoro ) ha stabilito che, se un lavoratore si assenta oltre il temine previsto dal contratto, o comunque per più di 15 giorni, senza motivazione, il datore di lavoro ha facoltà di considerare il rapporto risolto per dimissioni per fatti concludenti.
Tale specifica modalità di cessazione del rapporto di lavoro, identificata come tale nelle comunicazioni obbligatorie, comporta la perdita automatica del diritto alla NASpI, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro viene considerata volontaria.
Diversamente, in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se derivante da assenze ingiustificate protratte nel tempo, il lavoratore – se in possesso dei requisiti di legge – può accedere alla NASpI. Questo vale anche quando il licenziamento segue un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.
Infine, l'INPS specifica che se il lavoratore invia le proprie dimissioni per giusta causa (come il mancato pagamento degli stipendi), anche dopo l’avvio della procedura per assenza ingiustificata da parte del datore di lavoro, queste prevarranno sulla risoluzione per fatti concludenti, salvaguardando l’accesso alla NASpI.
Fonte: INPS
