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Corte di Appello di Napoli: la revoca delle dimissioni telematiche va inviata al datore?


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Con la sentenza n. 1136 del 24.03.2025, la Corte di Appello di Napoli afferma che il lavoratore è onerato non solo ad attivare la procedura di dimissioni o revoca delle dimissioni attraverso il canale dedicato, ma anche alla trasmissione del relativo modulo alla DTL e (anche) al datore di lavoro, restando l'atto di revoca un atto recettizio.

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente, imputando la cessazione del rapporto di lavoro, non a dimissioni, ma ad un licenziamento intervenuto oralmente.
A sostegno della propria domanda, il medesimo deduce di aver revocato le sue dimissioni e di aver ricevuto la relativa documentazione rilasciatagli dal Ministero del Lavoro.

La sentenza

La Corte di Appello di Napoli rileva, preliminarmente, che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del relativo modulo, ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Secondo i Giudici, la normativa che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione.

Per la sentenza, ne consegue che il lavoratore deve comunicare l'atto di revoca delle dimissioni anche al datore e che, di fronte alla contestazione dello stesso di non avere ricevuto tale comunicazione ma solo quella delle dimissioni, il dipendente deve dare la prova del corretto invio anche della revoca.

Su tali presupposti, la Corte di Appello di Napoli rigetta il ricorso del lavoratore.

A cura di WST