Con la sentenza del 26.11.2024, la Corte d’Appello di Catanzaro afferma che - secondo il quadro normativo vigente prima dell’emanazione del c.d. Collegato Lavoro - la perdurante assenza della lavoratrice non può valere come comportamento concludente che manifesta l’intento della stessa di dimettersi (sul tema si veda: Gazzetta Ufficiale - Legge 13 dicembre 2024 n. 203: Collegato Lavoro).
Il fatto affrontato
La dipendente impugna giudizialmente la risoluzione del rapporto di lavoro per intervenute dimissioni comunicatale dalla società datrice in data 01.03.2022, dopo che la stessa era stata ingiustificatamente assente dal 30.12.2021.
Il Tribunale rigetta detta domanda, ritenendo che la condotta tenuta dalla ricorrente debba essere valutata “in termini di comportamento concludente che, inequivocabilmente, manifesta l’intento della lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro”.
La sentenza
La Corte d’Appello rileva, preliminarmente, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può estinguersi per licenziamento, dimissioni o mutuo consenso, ma anche queste ultime due modalità estintive soggiacciono ad oneri formali la cui mancata osservanza produce l’inefficacia del negozio risolutivo.
Secondo i Giudici, dunque, la perdurante assenza della lavoratrice, senza che alla stessa si accompagni una manifestazione di volontà risolutiva della stessa, non ha alcun significato concludente.
Per la sentenza, il rapporto di lavoro deve, quindi, continuare a permanere fintanto che il datore non ha manifestato la volontà espulsiva.
Su tali presupposti, la Corte d’Appello di Catanzaro accoglie il ricorso della dipendente, qualificando come licenziamento illegittimo l’atto interruttivo del rapporto.
A cura di WST