Con l’ordinanza n. 15006 del 04.06.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'art. 4, commi 17-22, ha introdotto una condizione sospensiva di efficacia dell'accordo estintivo concluso (espressamente o per facta concludentia) tra le parti, con la conseguenza che la mancata osservanza delle modalità di conferma ivi descritte pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza”.
Il fatto affrontato
La giornalista ricorre giudizialmente al fine di veder accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società anche dopo che la stessa aveva iniziato a collaborare con un diverso giornale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che il rapporto doveva ritenersi risolto per fatti concludenti, anche se la risoluzione non era stata formalizzata mediante l’apposita procedura telematica.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere adottata tramite atti espressi ovvero per fatti concludenti.
Tuttavia, continua la sentenza, il legislatore ha espressamente previsto che l'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto sia sospensivamente condizionata alla convalida da effettuarsi in determinate sedi ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del datore di lavoro.
Per i Giudici di legittimità, ne consegue che la risoluzione avvenuta senza l’osservanza dei predetti crismi risulta provvisoriamente inefficace ed il rapporto di lavoro deve ritenersi collocato in quiescenza.
Non essendosi la pronuncia di primo grado conformata ai predetti principi, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice.
A cura di WST