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Cassazione: nulle le dimissioni presentate oralmente se il CCNL richiede la forma scritta


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Con l’ordinanza n. 19231 del 20.07.2018, la Cassazione afferma che, nel caso in cui il CCNL richieda la presentazione delle dimissioni in forma scritta, si presume che quest’ultima sia voluta dalle parti ai fini della validità dell’atto, ex art. 1352 c.c., con conseguente nullità delle dimissioni presentate oralmente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, considerando invalide le dimissioni rassegnate verbalmente e reputando la sua espulsione dall'azienda quale conseguenza di un licenziamento irrogatogli oralmente, ricorre giudizialmente al fine di sentir accertata e dichiarata la nullità di detto recesso.
La Corte d’Appello accoglie la suddetta domanda, stante l’invalidità dell’atto di dimissioni allegato dalla società, consistente in una scrittura privata firmata dal dipendente, ma successivamente riempita abusivamente nei suoi contenuti da parte del datore di lavoro in assenza dell’autorizzazione del prestatore.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal prestatore con una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia, le c.d. dimissioni, per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale quella scritta.

In tal caso, secondo i Giudici di legittimità, la forma scritta si presume voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma dell'art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali.
Ne consegue che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come eventualmente richiesto, come nel caso di specie, dalla contrattazione collettiva applicabile, sono invalide per difetto della forma ad substantiam.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, non ritenendo valida la scrittura privata sottoscritta dal dipendente ma riempita abusivamente dal datore, rigetta il ricorso presentato dalla società, confermando la nullità delle dimissioni per difetto del requisito essenziale della forma scritta prescritta dal CCNL.

A cura di Fieldfisher