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Cassazione: le dimissioni sono revocabili anche durante il patto di prova


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Con l’ordinanza n. 24991 del 11.09.2025, la Cassazione afferma che, anche durante il periodo di prova, il dipendente ha la facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del relativo modello telematico.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello accoglie il ricorso del lavoratore volto ad ottenere la dichiarazione di legittimità ed efficacia della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la ratio della norma che garantisce al lavoratore di revocare le dimissioni entro sette giorni è quella di garantire l'autenticità della manifestazione di volontà del dipendente e di contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco".

Secondo la sentenza, le eccezioni alla regola generale della revocabilità sono tassativamente elencate dalla legge e non possono essere estese.

Per i Giudici di legittimità, quindi, la Circolare del Ministero del Lavoro 12/2016, secondo la quale la disciplina sulla revoca non sarebbe applicabile alle dimissioni rese durante il periodo di prova, è priva di fondamento, introducendo appunto un’ipotesi derogatoria non prevista dalla norma.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’efficacia della revoca delle dimissioni.

A cura di WST