Con l’ordinanza n. 18263 del 03.07.2024, la Cassazione afferma che la sospensione unilaterale del rapporto decisa da parte datoriale a fronte dell’esercizio di un diritto del dipendente integra, a prescindere dalla sua durata, una ipotesi che consente al lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, con qualifica di dirigente, ricorre giudizialmente al fine di veder accertare l'esistenza di una giusta causa con riferimento alle dimissioni rassegnate.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la società datrice, dopo aver ricevuto le dimissioni con preavviso inizialmente rassegnate, aveva disabilitato il suo account di posta elettronica aziendale e gli aveva impedito l'accesso al computer ed anche all'ufficio, tanto da costringerlo all’invio di una seconda dimissione, stavolta con effetto immediato.
La Corte d’Appello rigetta la domanda, ritenendo assente la giusta causa, stante che l’impresa aveva sospeso la prestazione del dirigente per soli cinque giorni e, per di più, con la garanzia della retribuzione.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che nell’ordinamento giuridico italiano sono consentite due sole e tassative ipotesi di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro: quella cautelare (quale misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi inerenti al rapporto) e quella disciplinare (costituente una sanzione applicabile a fronte di un accertato inadempimento del prestatore).
In tutti gli altri casi, continua la sentenza, la sospensione del rapporto di lavoro risulta illegittima, a prescindere dalla durata della sospensione stessa.
Ciò, a maggior ragione, se la sospensione viene disposta a fronte dell'esercizio di un diritto del lavoratore, quale – nel caso di specie – il diritto di recesso con preavviso.
Secondo i Giudici, dunque, in tali ipotesi, il dipendente – cui viene illegittimamente impedito di svolgere la propria prestazione – ha diritto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal dirigente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.
A cura di WST